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In vigore al: 21/11/2014

b) LEGGE PROVINCIALE 13 marzo 1987, n. 51)
Incentivazione della conoscenza delle lingue

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1)
Pubblicata nel B.U. 24 marzo 1987, n. 14.

Art. 7 (Assegnazione competenze e personale)

(1) Le competenze di cui alla presente legge sono attribuite all'Ufficio 26: "Assistenza scolastica e universitaria", della ripartizione III e dell'Ufficio 156/bis: "Promozione del bilinguismo", della ripartizione X.

(2) Agli uffici di cui al primo comma vengono pertanto conferite le seguenti ulteriori attribuzioni:

  • -  attività di consulenza per le lingue straniere;
  • -  istruttoria per la concessione di sovvenzioni.

(3) Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 13 della legge provinciale 8 novembre 1983, n. 42, con la presente legge l'ufficio 156/bis, di cui alla stessa legge provinciale, viene denominato: "Ufficio per la promozione del bilinguismo e delle lingue straniere" n. 181.

(4) Al suddetto ufficio 181 viene inoltre attribuita la competenza "Aggiornamento del personale docente di seconda lingua / tedesco delle scuole di ogni ordine e grado".

(5) L'articolo 12 della legge provinciale 8 novembre 1983, n. 42, è soppresso.

(6) Per l'attuazione dei compiti previsti dalla presente legge le dotazioni organiche sono aumentate come qui di seguito indicato:

Ripartizione III:

  • a)  ruolo speciale dell' istruzione e cultura: n. 2 posti nella VIIa qualifica funzionale;
  • b)  ruolo amministrativo: n. 1 posto nella IVa qualifica funzionale.

Ripartizione X:

  • a)  ruolo speciale dell' istituzione e cultura: n. 1 posto nella VIIa qualifica funzionale;
  • b)  ruolo amministrativo: n. 1 posto nella IVa qualifica funzionale.

(7) Per ciascuna ripartizione un impiegato appartenente alla VIIa qualifica funzionale deve risultare in possesso di un'adeguata conoscenza della lingua inglese, nonché di un'altra lingua straniera. 13)

13)
Il comma 7 è stato sostituito dall'art. 40 della L.P. 20 aprile 1993, n. 9.
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