(1) Sono ammessi al beneficio delle sovvenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, le cittadine e i cittadini dell’Unione europea residenti [ininterrottamente per un anno] 5) in provincia di Bolzano, che abbiano assolto l’obbligo scolastico. Le cittadine e i cittadini extra comunitari in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in Italia sono equiparati ai cittadini italiani. 6)
(2) Il limite d'età dei beneficiari è fissato dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. 7)