(1) L'ufficio provinciale collabora, per quanto concerne i minorenni affidati dalla Provincia, con la direzione dell'istituto nell'azione educativa, in ogni caso in cui siano segnalate difficoltà o anormalità di comportamento nell'allievo.
(2) La direzione è tenuta a riferire periodicamente sul minore e a notificare, alla fine di ogni anno scolastico, l'esito dello scrutinio o dell'esame.