(1) Il pagamento delle rette è sostenuto dalla Provincia, interamente o parzialmente, a seconda della situazione economica familiare.
(2) È facoltà dell'ufficio versare all'istituto l'importo intero della retta, concordando rimborsi parziali o totali della spesa a carico della famiglia.
(3) La retta è corrisposta in rate bimestrali, nella misura fissata dall'amministrazione dell'istituto e accettata dalla Provincia.
(4) L'accettazione provinciale di nuove misure della retta ha luogo dopo la presentazione dell'atto formale e documentato, emesso dall'organo statutario competente dell'istituto.
(5) È applicabile, in favore dei minorenni ricoverati, il terzo comma del precedente articolo 9.