(1) L'affidamento agli istituti minorili si dispone nel quadro degli interventi assistenziali della Provincia con provvedimento provinciale, adottato ai sensi del precedente articolo 7 su proposta dell'Ufficio famiglia e gioventù.
(2) Ai fini dell'intervento finanziario provinciale nessuna prima ammissione potrà essere considerato valida se non sia preceduta dal provvedimento suddetto.
(3) Le riammissioni, negli anni successivi, devono essere autorizzate all'inizio di ciascun anno scolastico.