Pubblicata nel B.U. 22 dicembre 1987, n. 57.
(1) La spesa per l'attuazione della presente legge sarà stabilita, a decorrere dall'esercizio finanziario 1988, dalla legge finanziaria annuale.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.