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In vigore al: 21/11/2014

b) LEGGE PROVINCIALE 22 ottobre 1987, n. 271)
Provvidenze straordinarie per imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, alberghiere e pubblici esercizi situate in zone colpite da gravi calamità pubbliche 2)

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1)

Pubblicata nel B.U. 27 ottobre 1987, n. 47.

2)

Il titolo è stato modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 5 aprile 1995, n. 8.

Art. 2 (Sovvenzione una tantum)

(1) A favore delle imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, delle aziende alberghiere e dei pubblici esercizi, delle associazioni sportive, dei liberi professionisti, delle organizzazioni turistiche ed alpine Alpenverein Südtirol (AVS) e Club Alpino Italiano (CAI) situate nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1 può essere concessa una sovvenzione straordinaria fino al 50% sull'ammontare dei danni subiti, riferiti alle strutture murarie, agli arredamenti, alle attrezzature ed impianti tecnici, al costo delle merci e dei prodotti, nonché delle scorte di materiali, combustibili e merci di inventario, distrutti o danneggiati. Il limite della sovvenzione è aumentato fino al 60% in favore di aziende che occupino non più di due dipendenti. Detto limite è aumentato ulteriormente fino al 90% in favore di imprese con aziende distrutte per oltre il 70% od il cui numero degli addetti incida in misura significativa sul livello occupazionale locale. Ai fini della determinazione del danno è computato anche il lavoro prestato dagli addetti all'azienda per la riattivazione della stessa. Inoltre, per interventi di protezione e di consolidamento possono essere concesse sovvenzioni fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 4)

(2) Le provvidenze di cui al comma precedente possono essere concesse anche a proprietari di aziende, di locali, impianti, arredamenti e attrezzature locali o comunque concessi in uso ad imprese danneggiate, per la rispettiva quota di danni.

(3) In mancanza di agevolazioni previste da altre leggi provinciali, le provvidenze di cui al primo comma possono essere concesse anche ai titolari di impianti di produzione di energia elettrica per il consumo in proprio.

(4) La sovvenzione di cui al primo comma è concessa con decreto dell'assessore provinciale competente in materia, tenuto conto anche delle perizie dei danni redatte da funzionari dell'Ufficio Estimo provinciale o degli uffici provinciali competenti per settore. A richiesta dei funzionari incaricati dell'istruttoria per l'accertamento del danno, devono essere esibiti gli inventari ed i registri di carico e scarico relativi al periodo immediatamente precedente all'evento calamitoso, ed ogni altro documento atto a dimostrare la preesistenza del bene distrutto o danneggiato. La sovvenzione è liquidata dai direttori dei competenti uffici provinciali in base alla documentazione prodotta e agli accertamenti eseguiti.

(5) Sono ammessi a beneficiare delle provvidenze previste dal presente articolo coloro che abbiano interesse alla ricostruzione della propria azienda o dei propri impianti. Le opere di ricostruzione devono essere ultimate entro 24 mesi dalla data di concessione delle provvidenze. Qualora alla scadenza del predetto termine, gli uffici provinciali competenti accertassero la mancata o parziale esecuzione delle opere, le provvidenze erogate sono corrispondentemente revocate o ridotte con decreto dell'assessore provinciale competente in materia, ed i relativi importi sono recuperati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 5)

(6) Le domande per la concessione della sovvenzione sono da presentarsi, a pena di decadenza, agli uffici competenti dell'amministrazione provinciale entro un termine da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, a partire dalla data di pubblicazione della delimitazione di cui all'articolo 1, comma 2, corredate delle indicazioni dettagliate del danno subito e della documentazione prescritta nei commi precedenti. È data facoltà agli interessati di completare la documentazione anche oltre il termine indicato. Alla domanda è da allegare una dichiarazione contenente la completa esposizione della situazione assicurativa. 6)

(7) Le provvidenze sono corrisposte agli aventi diritto in quanto i relativi beni, danneggiati o distrutti, siano situati nelle zone colpite e comunque facciano parte di imprese aventi sede, filiale, stabilimento, cantiere o altra dipendenza nelle zone stesse.

(8) In caso di danni coperti da garanzia assicurativa o di indennizzi ottenuti ad altro titolo l'impresa beneficiaria dovrà restituire la sovvenzione per la parte non più rapportata al danno rimasto effettivamente a carico.

4)

Comma modificato dall'art. 10 della L.P. 31 gennaio 1988, n. 3, dall'art. 3, comma 1, della L.P. 5 aprile 1995, n. 8, dall'art. 15, comma 5, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, e dall'art. 24 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

5)

Il comma 5 è stato modificato dall'art. 15, comma 6, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, e dall'art. 68 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

6)

Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 24 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.