(1) La Provincia può gestire in proprio i compiti del servizio di pronto soccorso mediante eliambulanze, può istituire il servizio di pronto soccorso mediante eliambulanze congiuntamente con gli organi statali sulla base di una convenzione oppure delegare i compiti del predetto servizio ad un consorzio di organizzazioni di pronto soccorso che intendono affiliarsi ovvero ad un raggruppamento in comunità di lavoro delle organizzazioni medesime, ad una impresa privata o ad una Azienda speciale Unità sanitaria locale.3)
(2) In caso di avvenuta delega del servizio ai sensi del comma 1 all’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, quest’ultima, per garantire l’ottimale offerta di pronto intervento in alta montagna, può affidare il servizio di elisoccorso a un ente o a un’associazione che dispongano di una base di elisoccorso sita in provincia di Bolzano, rispondente ai requisiti prescritti dall’Ente nazionale aviazione civile (ENAC). Tale affidamento è in ogni caso limitato ai periodi di maggiore afflusso turistico individuati dalla Giunta provinciale. 4)