(1) Agli impieghi di ruolo e non di ruolo previsti dalla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, per le scuole materne di lingua tedesca ed italiana possono accedere anche le insegnanti di scuola materna appartenenti al gruppo linguistico ladino in possesso del diploma rilasciato da una scuola magistrale nella quale l'insegnamento è impartito nella stessa lingua in cui dovranno svolgere la loro attività.