(1) Ai dipendenti della Provincia che cessano dal servizio viene liquidato un anticipo sull'indennità di buona uscita pari al 60% della spettanza presunta.
(2) La liquidazione del predetto anticipo è disposta con decreto del direttore dell'Ufficio previdenza sociale e pensioni da inviare alla Corte dei conti per la registrazione unitamente al mandato di pagamento.
(3) La relativa spesa fa carico al bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario sugli appositi capitoli per il pagamento dell'indennità di buona uscita.