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In vigore al: 21/11/2014

d) LEGGE PROVINCIALE 19 dicembre 1986, n. 331)
Costituzione di un fondo per anticipazioni a favore di imprese associate al CONFIDI - Consorzio garanzia collettiva fidi tra le piccole e medie industrie della Provincia di Bolzano, soc.coop.a.r.l.

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1)

Pubblicata nel B.U. 7 gennaio 1987, n. 1.

Art. 3 (Modalità di intervento)

(1) Il pagamento dell'importo concesso a titolo di anticipazione viene effettuato mensilmente dal CONFIDI, con decorrenza dalla data di richiesta dell'intervento, a favore dell'impresa richiedente su presentazione dell'elenco nominativo dei dipendenti beneficiari e con l'indicazione degli importi ad essi spettanti. 3)

(2) L'impresa all'atto della richiesta di anticipazione, deve impegnarsi nei confronti del CONFIDI a restituire quanto ottenuto a titolo di anticipazione. La restituzione avviene al momento in cui il trattamento di integrazione salariale viene liquidato dall'INPS. In ogni caso il CONFIDI, valutate le circostanze del caso, potrà consentire alla ditta la restituzione rateale di quanto ottenuto.

(3) Qualora la domanda di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni non venga esaminata dal CIPI entro 6 mesi dall'invio della stessa da parte dell'ufficio regionale del lavoro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le anticipazioni di cui alla previdenza sociale, le anticipazioni di cui alla presente legge sono sospese fino alla relativa decisione. In caso di accoglimento della richiesta da parte del CIPI possono essere ammesse ulteriori domande al CONFIDI di proroga delle anticipazioni; queste ultime comunque possono essere concesse entro un limite massimo di esposizione nei confronti dell'azienda non superiore a 12 mesi. 3)

(4) In caso di mancato accoglimento della richiesta di intervento straordinario della cassa integrazione guadagni da parte dell'autorità competente, l'importo delle anticipazioni rimane a carico del fondo a titolo di assistenza e l'impresa non può ripresentare domanda di intervento al CONFIDI per un periodo di 3 anni dalla data di richiesta dell'intervento al consorzio stesso. 3)

(5) In casi particolarmente rilevanti la Giunta provinciale può ridurre, ove fosse mutata la situazione giuridica e/o economica dell'impresa, il periodo di cui al comma 4 fino ad un massimo di trenta mesi. 4)

3)

I commi 1, 3 e 4 sono stati sostituiti dall'art. 21 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

4)

Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 18 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.

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