Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1986, n. 34.
(1) La Provincia favorisce l'accesso al fondo sociale europeo da parte degli operatori pubblici e privati interessati all'attuazione di progetti di formazione, attraverso i seguenti interventi:
(2) La Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per il fondo sociale europeo, stabilisce le modalità ed i criteri di erogazione dei predetti contributi integrativi e delle anticipazioni finanziarie.