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In vigore al: 21/11/2014

l) LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1986, n. 151)
Norme sull'inquadramento nei ruoli dei dipendenti provinciali di personale iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario

1)

Pubblicato nel B.U. 29 aprile 1986, n. 18.

Art. 1 (Inquadramento nei ruoli provinciali e aumento delle unità negli stessi)

(1) Il personale iscritto nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario, utilizzato dalla Provincia per i servizi sanitari di cui all'articolo 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, ed assegnato, in attuazione dell'articolo 17 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, agli uffici della Provincia di cui all'articolo 15 di quest'ultima legge provinciale, escluso quello del ruolo sanitario, è inquadrato con decorrenza 1° gennaio 1985 nei corrispondenti ruoli provinciali.

(2) L'inquadramento nel ruolo amministrativo provinciale viene effettuato in base alla corrispondenza fissata nella tabella di equiparazione costituente l'allegato A) della presente legge.

(3) Ai fini del comma precedente e per coprire le ulteriori esigenze degli uffici della ripartizione VIII dell'Amministrazione provinciale il ruolo amministrativo provinciale, di cui all'allegato A) della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche, nonché i ruoli speciali dei servizi tecnici e dei servizi sociali, sono aumentati delle unità indicate nella tabella B) allegata alla presente legge.

Art. 2 (Pianta organica del personale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica, e dell'ufficio medicina del lavoro)

(1) È istituita la pianta organica del personale del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, sezione medica, e dell'ufficio provinciale medicina del lavoro di cui all'articolo 19 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2, come previsto nella tabella C) allegata alla presente legge.

(2) Il personale sanitario di cui al precedente articolo 1, assegnato all'ufficio "Laboratorio provinciale di igiene e profilassi- sezione medica", viene assunto nella pianta organica di cui al precedente primo comma.

(3) Il personale sanitario già utilizzato dalla Provincia per i servizi sanitari di cui all'articolo 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, assegnato alle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, e comandato all'ufficio provinciale medicina del lavoro, viene trasferito alla Provincia ed assunto nella pianta organica di cui al precedente primo comma.

(4) Lo stato giuridico ed economico del personale assunto nella pianta organica di cui al precedente primo comma è disciplinato dal D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e successive modifiche e integrazioni.
Questo personale viene inquadrato nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario di cui alla legge provinciale 16 maggio 1980, n. 112)

(5) È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 19 della legge provinciale 20 gennaio 1984, n. 2.

2)

Vedi l'art. 6 della L.P. 25 gennaio 1988, n. 5.

Art. 3 (Opzione per il mantenimento dell'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario)

(1) Il personale amministrativo e tecnico di cui all'articolo 1, in servizio alla data del 1° gennaio 1985, può presentare domanda, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di conservare l'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario, come previsto dall'articolo 17, terzo comma, della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, conservando in tal caso lo stato giuridico ed economico previsto per il personale del servizio sanitario.

(2) Il personale che in base al comma precedente ha optato per il mantenimento dell'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario viene assegnato con deliberazione della Giunta provinciale alle unità sanitarie locali, con eventuale inquadramento anche in soprannumero e può, in seguito, essere comandato alla Provincia.

(3) Nel caso che non venga effettuato il comando, la posizione in soprannumero di cui al secondo comma viene assorbita dal primo posto vacante dello stesso profilo professionale e posizione funzionale.

Art. 4 (Attribuzione nuovo stipendio)

(1) Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante dal 1° gennaio 1985 o dalla data di assunzione, se successiva, al personale ai sensi del precedente articolo 1, si considera lo stipendio in godimento alla stessa data, comprensivo dell'aumento maturato per classi e scatti; l'eventuale frazione di biennio maturata al 31 dicembre 1984 è utile ai fini dell'attribuzione della successiva classe di stipendio o aumento periodico biennale.

(2) Nel caso in cui lo stipendio in godimento, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale della qualifica o del livello di inquadramento, è attribuito quest'ultimo stipendio.

(3) Qualora invece detto stipendio in godimento sia superiore, è attribuito lo stipendio tra quelli conseguibili nella qualifica o livello per classi e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore allo stipendio stesso.

(4) È comunque salvaguardato il maturato economico consistente: nel trattamento economico raggiunto alla stessa data per stipendio più indennità di bilinguismo di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 454, e indennità fisse e continuative, comprensive del premio annuo lordo fisso di avvio riforma sanitaria di cui all'articolo 45, quarto comma, del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, percepite ai sensi dell'accordo unico nazionale approvato con D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348, escluse l'indennità di partecipazione all'ufficio di direzione e l'indennità di coordinamento.

Art. 5 (Iscrizione agli enti previdenziali ed assistenziali)

(1) Il personale inquadrato ai sensi della presente legge nel ruolo amministrativo della Provincia è iscritto con la stessa decorrenza dell'inquadramento agli enti previdenziali ed assistenziali previsti per i dipendenti provinciali.

(2) Tutti i benefici in materia pensionistica, previsti dalla normativa provinciale in favore dei propri dipendenti, compresi quelli di cui all'articolo 19 della legge provinciale 12 febbraio 1976, n. 7, sono estesi al personale inquadrato a norma della presente legge per il complesso dei servizi resi agli enti di provenienza, utilmente computato presso i relativi enti previdenziali ed assistenziali, ed eventuali fondi integrativi, presso i servizi sanitari direttamente gestiti dalla Provincia di cui all'articolo 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, ed alla Provincia, alle condizioni e nei limiti previsti per i dipendenti provinciali, purché ricongiungibili ai sensi della vigente normativa in materia.

(3) Ai fini della corresponsione dell'indennità di buonuscita al personale che viene inquadrato ai sensi della presente legge nel ruolo amministrativo, e per i servizi di cui al comma precedente, vanno applicate le disposizioni di cui all'articolo 23, secondo e terzo comma, della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, dedotto quanto dovuto dall'INADEL ai sensi dell'articolo 76. quinto comma, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 6 (Opzione per la posizione assicurativa in atto)

(1) Al personale inquadrato nel ruolo amministrativo ai sensi della presente legge che in base all'articolo 75 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, risulta ancora iscritto, ai fini di quiescenza, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti e/o presso eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, l'Amministrazione provinciale mantiene, a tali fini ed a domanda degli interessati, l'iscrizione nella predetta assicurazione generale e presso il predetto eventuale fondo integrativo di previdenza.

(2) L'indennità di cui all'articolo 45, secondo comma, della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, è utilmente computata anche ai fini del fondo integrativo di previdenza di cui al primo comma.

(3) La domanda di cui al primo comma deve essere presentata all'Amministrazione provinciale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7 (Norme transitorie)

(1) Ai fini dell'inquadramento nei ruoli provinciali e nei ruoli nominativi provinciali del personale del servizio sanitario al personale incaricato presso i servizi sanitari ex articolo 6 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, ed assegnato agli uffici della Provincia ai sensi dell'articolo 17 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, si applicano le disposizioni previste per il corrispondente personale del servizio sanitario nazionale di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 207. 3)

3)

Modificato dall'art. 5 della L.P. 12 maggio 1988, n. 19.

Art. 8-9.   4)

4)

Omissis.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

ALLEGATO A

Tabella di equiparazione

Posizione funzionale   Carriera, qualifica
di provenienza   e livelli funzionali
provinciali

Personale amministrativo   Personale amministrativo

1) Direttore amministrativo   Dirigente superiore ad
capo servizio   esaurimento ex art. 51
Direttore amministrativo   L.P. 21 maggio 1981, n. 11

2) Vice-Direttore amministrativo   VIII qualifica funzionale
Collaboratore coordinatore
amministrativo

3) Collaboratore amministrativo   VII qualifica funzionale

4) Assistente amministrativo   VI qualifica funzionale

5) Coadiutore amministrativo   IV qualifica funzionale

Personale tecnico / CED

1) Assistente tecnico VI qualifica funzionale

2) Operatore tecnico IV qualifica funzionale

ALLEGATO B

Aumento dei posti in organico

Carriera, qualifica   Aumento
e livelli funzionali provinciali   numero dei posti

I) Ruolo amministrativo
La tabella A) allegata alla
L.P. 21 febbraio 1972, n. 4,
e successive
modifiche e integrazioni,
è aumentata del numero dei
posti come segue:

1) Dirigente superiore ad esaurimento
ex art. 51 L.P. 21 maggio 1981, n. 11  6 unità

2) VIII qualifica funzionale   5 unità

3) VII qualifica funzionale   13 unità

4) VI qualifica funzionale   34 unità

5) IV qualifica funzionale   27 unità

II) Ruolo speciale dei servizi tecnici

1) VII qualifica funzionale   3 unità

2) VI qualifica funzionale   1 unità

III) Ruolo speciale dei servizi sociali

1) VI qualifica funzionale   1 unità

ALLEGATO C 5)

5)

Soppresso dall'art. 19, comma 4 della L.P. 16 ottobre 1992, n 36.

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