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In vigore al: 21/11/2014

l) Legge provinciale 16 aprile 1985, n. 81)
Difesa dalle avversità atmosferiche

1)

Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1985, n. 20.

Art. 1 (Condizioni di intervento)

(1) Allo scopo di favorire la tempestiva ripresa economica delle zone agricole danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche, l'amministrazione provinciale è autorizzata ad anticipare le provvidenze previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, attuando gli interventi di cui alla presente legge.

(2) La Giunta provinciale propone al Ministero delle politiche agricole e forestali la declaratoria dell'eccezionalità dell'evento stesso, nonché, tenendo conto della natura dell'evento e dei danni, individua le provvidenze fra quelle previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e richiede il trasferimento delle somme a tal fine necessarie.2)

2)

L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

Art. 2 (Agevolazioni creditizie e contributive)

(1) Le provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono essere concesse dalla Giunta provinciale anche prima dell'emanazione da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali del provvedimento di sua competenza e dell'assegnazione delle quote da prelevarsi dal Fondo di solidarietà nazionale.

(2) In caso di mancato accoglimento della proposta provinciale di cui all'articolo 1, comma 2, oppure nell'eventualità di minori assegnazioni statali rispetto alle somme anticipate dalla Provincia, la differenza fra l'assegnazione ed i benefici concessi rimane a carico della Provincia stessa.

(3) Il termine entro il quale devono essere presentate le domande viene fissato con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 1, comma 2.3)

3)

L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 18 della L.P. 27 aprile 1995, n. 9, e successivamente modificato dall'art. 9, comma 2, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

Art. 3 (Interventi per la difesa attiva e passiva)

(1) (2)4)

(3) La Giunta provinciale è autorizzata a concedere ai consorzi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un fondo di dotazione. Tale fondo dovrà essere restituito alla Provincia in caso di scioglimento dei consorzi.5)

4)

I commi 1 e 2 sono stati abrogati dall'art. 21 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

5)

L'art. 3, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 22, comma 1, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.

Art. 4 (Fideiussione)

(1)La Giunta provinciale è autorizzata a prestare fideiussione a garanzia dei prestiti che i consorzi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modifiche,assumono per il pagamento dei premi per l’assicurazione del raccolto in attesa dei contributi nazionali o comunitari.6)

6)

L'art. 4 è stato prima sostituito dall'art. 12 della L.P. 31 marzo 1988, n. 13, e poi dall'art. 25, comma 1 della L.P. 23 dicembre 2010, n. 15.

Art. 5 7)

7)

L'art. 5 è stato abrogato dall'art. 21 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

Art. 5/bis (Contributi a favore di cooperative agricole per minori conferimenti di prodotto a seguito di avversità atmosferiche)

(1) Per fronteggiare le difficoltà economico-finanziarie derivanti da una riduzione, a seguito di avversità atmosferiche, della quantità di prodotto da conferire e destinata alla commercializzazione per il consumo fresco, di almeno il 40 per cento, riferito alla produzione media degli ultimi tre anni nei quali non si siano verificate delle perdite causate da avversità atmosferiche, la Giunta provinciale può concedere alle cooperative agricole un contributo straordinario nella misura massima del 60 per cento delle perdite riconducibili ai minori conferimenti di prodotto.

(1/bis) L'importo del sussidio da concedere non deve superare il livello medio della produzione del triennio, moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento, moltiplicata per il prezzo medio in quell'anno. Dall'importo dell'aiuto vanno inoltre detratte eventuali somme percepite a titolo assicurativo nonché eventuali pagamenti diretti.

(2) Gli effetti della presente disposizione decorrono dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo da parte della Commissione europea.

(3) Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 2001 (cap. 71365) la spesa di lire 450 milioni. La spesa a carico degli esercizi successivi sarà autorizzata con la legge finanziaria annuale.8)

8)

L'art. 5/bis è stato inserito dall'art. 11 della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 26 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19.

Art. 5/ter (Disposizione transitoria)

(1) La disposizione di cui al comma 3 dell’articolo 3 trova applicazione a partire dall’entrata in vigore della legge provinciale 23 luglio 2007, n. 6.9)

9)

L'art. 5/ter è stato inserito dall'art. 22, comma 2, della L.P. 22 dicembre 2009, n. 11.

Art. 6-7 10)

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

10)

Omissis.

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