Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 B.U. 20 agosto 1985, n. 37.
(1) Il concorso della Provincia nel finanziamento dell'onere di ammortamento dei mutui contratti dai comuni durante l'anno 1984, ai sensi del primo comma dell'articolo 6 della legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32, è elevato al cento per cento. L'onere connesso trova copertura nello stanziamento previsto al cap. 91015 della spesa del bilancio di previsione per l'anno 1985, che presenta la necessaria disponibilità.