Pubblicata nel B.U. 7 febbraio 1984, n. 6.
(1) Per il personale contemplato nell'articolo 3 della legge provinciale 14 giugno 1983, n. 16, che non abbia richiesto di transitare nei ruoli provinciali, il termine per la presentazione delle domande è riaperto per un periodo di 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
(2) L'inquadramento nelle corrispondenti qualifiche funzionali dei rispettivi ruoli provinciali avverrà con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del termine di cui al comma precedente.
(3) 12)
Modifica l'art. 6 della L.P. 14 giugno 1983, n. 16.