Pubblicata nel B.U. 7 febbraio 1984, n. 6.
(1) Il personale già dipendente dell'ENPI (Ente Nazionale Prevenzione Infortuni) e dell'ANCC (Associazione Nazionale Controllo Combustione), in servizio alla data del 1° luglio 1982, presso le sedi locali degli enti medesimi è inquadrato, previo con senso, dalla data suddetta nelle corrispondenti qualifiche funzionali dei relativi ruoli provinciali, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.
(2) Per l'espletamento delle funzioni già svolte dal l'ENPI e dall'ANCC, le dotazioni organiche di cui ai sottospecificati ruoli, compresi negli elenchi "A" e "B" della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, sono aumentate come di seguito indicato:ruolo speciale dei servizi tecnici:.
ruolo amministrativo: