(1) Presso l'Amministrazione provinciale è costituito il comitato provinciale per l'igiene e la sicurezza ambientale e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro.
(2) Esso è composto:
- a) dagli Assessori competenti in materia di sanità e tutela dell' ambiente, con funzioni alternate di presidente e vicepresidente, ciascuno per il periodo corrispondente alla metà della durata in carica del comitato;
- b) dal direttore della Ripartizione XI, o da un suo delegato, e da sei funzionari tecnici in rappresentanza degli uffici n. 82, 83, 84, 180, 193 e 194 dell' allegato A) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, designati dall'Assessore competente; 8)
- c) da un medico del lavoro in rappresentanza del servizio multizonale di medicina del lavoro dell' Unità Sanitaria Locale Centro-Sud, di cui all'articolo 25 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, designato dall'Unità Sanitaria Locale stessa; 8)
- d) da un medico esperto in igiene e sanità pubblica, designato dall' Assessore provinciale competente in materia di sanità;
- e) da un rappresentante per ogni servizio delle unità sanitarie locali, di cui al n. 1, lettera A, dell' articolo 10 della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, designati dalle unità sanitarie locali stesse;
- f) dai funzionari tecnici in rappresentanza degli Uffici, di cui ai n. 145, 146 e 147 dell' allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, del laboratorio provinciale, designati dall'Assessore competente in materia di tutela dell'ambiente;
- g) da un medico in rappresentanza del laboratorio provinciale, designato dall' Assessore competente in materia di sanità.
(3) Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva o di concetto degli Assessorati alla sanità o all'ambiente.
(4) Per tutti i membri del comitato, ad eccezione del presidente e del vicepresidente e per il segretario, deve essere nominato un supplente, chiamato a sostituire l'effettivo in caso di assenza o impedimento.
(5) Il comitato può avvalersi per l'esame di determinati problemi, dell'opera di esperti e sentire i rappresentanti di enti e categorie interessati.
(6) Alle riunioni del comitato, in caso di trattazione di ricorsi, sono invitati a partecipare con voto i sindaci ed i presidenti delle unità sanitarie locali o i loro delegati, territorialmente interessati.
(7) Alla nomina del comitato si provvede con deliberazione della Giunta provinciale.
(8) I membri restano in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale. Ove i componenti cessassero per qualsiasi causa dalla carica che occupano saranno sostituiti.
(9) La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come è rappresentata in Consiglio provinciale.
(10) Per il funzionamento del comitato si applica la legge provinciale 6 agosto 1969, n. 69), e successive modifiche.