Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1983, n. 67.
(1) A decorrere dal 1° gennaio 1982 al personale dipendente che cessa dal servizio per passaggio, a domanda, o per effetto di leggi statali, regionali o provinciali, ad altri enti pubblici con obbligo di iscrizione ad uno degli istituti previdenziali, previsti dall'articolo 12 della legge 22 giugno 1954, n. 523, l'indennità di buonuscita spettante in base alla vigente normativa provinciale per il servizio provinciale o equiparato per legge provinciale, viene liquidata previa deduzione dell'indennità premio di servizio INADEL computata in ordine al servizio provinciale o equiparato prestato con relativa iscrizione previdenziale.
(2) Per il personale che non consegue il diritto all'indennità premio di servizio INADEL, all'atto della cessazione dal servizio deve comunicare all'Amministrazione con apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio se al servizio provinciale faccia seguito o meno una sua assunzione presso uno degli enti pubblici di cui al primo comma.
(3) Qualora non vi sia assunzione immediata presso uno dei predetti enti pubblici, il personale interessato con la medesima dichiarazione sostitutiva di atto notorio, deve anche obbligarsi a comunicare l'eventuale futuro conseguimento del diritto all'indennità di fine servizio a carico di uno degli istituti previdenziali di cui al primo comma ed a restituire in tale caso all'Amministrazione la quota di indennità premio di servizio INADEL inclusa nell'indennità di buonuscita liquidata in base alla vigente normativa provinciale.