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In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1983, n. 491)
Disciplina del controllo sul collocamento

1)
Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1983, n. 67.

Art. 1 (Istituzione delle commissioni locali di controllo sul collocamento)

(1) Presso i comuni della Provincia possono essere istituite le commissioni locali di controllo sul collocamento. La Giunta provinciale, avuto riguardo alla competenza territoriale degli uffici di collocamento, tenuto conto della consistenza delle popolazioni comunali e della situazione occupazionale, può, a tal fine, provvedere alla costituzione di comprensori raggruppanti più comuni, determinando il comune presso il quale la commissione avrà la propria sede; in questo caso la competenza territoriale è estesa ai singoli comuni raggruppati nel comprensorio. La costituzione delle commissioni locali di controllo sul collocamento è obbligatoria, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali locali più rappresentative dei lavoratori o dei datori di lavoro.

(2) Le commissioni di cui al precedente comma sono nominate dal Presidente della giunta provinciale e rimangono in carica per cinque anni e comunque per la durata del quinquennio di amministrazione del rispettivo Consiglio comunale; la composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti nel comune rispettivamente nei comuni raggruppati nel comprensorio, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

(3) In relazione alla materia trattata può essere chiamato a partecipare ai lavori della commissione, su invito del presidente, un esperto in materia di lavoro, iscritto all'elenco di cui all'articolo 7. 2)

(4) I rappresentanti dei lavoratori sono scelti nell'ambito di un corrispondente numero di terne di persone residenti nel comune o nei comuni raggruppati nel comprensorio, designate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello locale oppure provinciale ove non esistano articolazioni locali di esse. I rappresentanti dei datori di lavoro sono scelti nell'ambito di un corrispondente numero di terne di persone residenti nel comune o nei comuni raggruppati nel comprensorio, designate dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Le designazioni devono essere fatte nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso il quale si provvede d'ufficio.

(5)  3)

(6) Per ogni membro della commissione è nominato un membro supplente che interviene alle sedute della commissione in caso di assenza o impedimento del rispettivo membro effettivo.

2)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 49 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39, e successivamente modificato dall'art. 7 del D.P.G.P. 9 ottobre 1996, n. 36.
3)
Abrogato dall'art. 7 del D.P.G.P. 9 ottobre 1996, n. 36.

Art. 2 (Attribuzioni delle commissioni locali per l'impiego)

(1) Le commissioni locali di controllo sul collocamento esercitano le funzioni attribuite dalla legislazione statale alle commissioni circoscrizionali per l'impiego e assumono la denominazione di commissioni locali per l'impiego.

(2) Le commissioni locali per l'impiego esercitano l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento.

(3) Avverso le deliberazioni delle commissioni locali è ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento. 4)

4)
L'art. 2 è stato sostituito dall'art. 50 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Art. 3 (Commissione provinciale di controllo sul collocamento)

(1) Ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19, è costituita, nell'ambito della commissione provinciale per l'impiego, una sottocommissione che assume la denominazione di commissione provinciale di controllo sul collocamento.

(2) La commissione è composta dal presidente della commissione provinciale per l'impiego, con funzioni di presidente, dal direttore della ripartizione provinciale competente per il lavoro o suo delegato, da due rappresentanti dei lavoratori e da due rappresentanti dei datori di lavoro. Il presidente della commissione può delegare le sue funzioni al direttore della ripartizione provinciale competente per il lavoro. 5)

(3) Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o un suo delegato partecipa con diritto di voto alle sedute della commissione quando vengono trattate questioni di cui al successivo articolo 5.

(4) Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'Amministrazione provinciale.

5)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 51 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Art. 4 (Attribuzioni della commissione provinciale di controllo sul collocamento)

(1) La commissione provinciale di controllo sul collocamento svolge le funzioni attribuite dalla legislazione statale alle commissioni provinciali per l'impiego e le funzioni ad essa attribuite dalla legislazione provinciale. La commissione esercita il controllo di legittimità sugli atti dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dei relativi recapiti. La commissione effettua il controllo di legittimità e le ispezioni anche a campione, secondo le direttive della Giunta provinciale, da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. 6)

(2) Contro i provvedimenti di annullamento adottati nell'esercizio dell'attività di controllo di cui al precedente comma può essere proposto, da parte di chi vi abbia interesse, ricorso alla sezione autonoma per la Provincia di Bolzano del tribunale amministrativo regionale entro il termine di 60 giorni dalla data della comunicazione dell'atto stesso o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza.

6)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 52 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Art. 5

(1)(2)  7)

(3) La commissione provinciale di controllo sul collocamento decide, altresì, i ricorsi contro il diniego di avviamento al lavoro su richiesta nominativa, i ricorsi contro la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie delle precedenze per l'avviamento al lavoro ed i ricorsi contro gli atti di avviamento al lavoro, presentati da chi ne abbia interesse.

(4) Contro le deliberazioni di cui al precedente comma può essere proposto, da parte di chi vi abbia interesse, ricorso al ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nel termine di 30 giorni dalla data della comunicazione dell'atto stesso o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

7)
I commi 1 e 2 sono stati abrogati dall'art. 53 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Art. 6 (Procedimento)

(1) Il presidente della commissione provinciale di controllo sul collocamento può richiedere agli organi di collocamento l'invio di determinati atti al fine del controllo di legittimità, indirizzando richiesta scritta all'organo che ha emanato l'atto. L'organo è tenuto a inviare gli atti richiesti entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

(2) Tutti gli atti di avviamento al lavoro sono immediatamente esecutivi. 8)

8)
L'art. 6 è stato sostituito dall'art. 54 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Art. 7 (Elenco degli esperti in materia di lavoro)

(1) Gli esperti in materia di lavoro, di cui all'articolo 1, terzo comma, della presente legge, devono essere scelti tra le persone iscritte in un apposito elenco che viene istituito presso l'Amministrazione provinciale.

(2) Per ottenere l'iscrizione nell'elenco degli esperti in materia di lavoro, gli interessati devono presentare apposita domanda al Presidente della giunta provinciale comprovando di possedere:

  • 1)  un titolo di studio di scuola media superiore;
  • 2)  cognizioni in materia di legislazione del lavoro e
  • 3)  esperienze pratiche di applicazione della legislazione del lavoro, acquisite nell' esercizio di professione oppure attraverso l'espletamento di impieghi o incarichi presso pubbliche amministrazioni.

(3) Le iscrizioni nell'elenco e le cancellazioni dall'elenco vengono disposte dal Presidente della giunta provinciale.

(4) Il Presidente della giunta provinciale è autorizzato ad istituire dei corsi di perfezionamento degli esperti iscritti nell'elenco ai sensi dei precedenti commi. A tal fine si applicano le disposizioni della legge provinciale 10 agosto 1977, n. 29, la vigilanza tecnica e amministrativa dei corsi è esercitata dall'ufficio mercato del lavoro, che provvede altresì a rilasciare la dichiarazione di cui all'articolo 1, settimo comma, di tale legge.

Art. 8 (Compensi)

(1) Ai componenti delle commissioni locali per l'impiego e della commissione provinciale di controllo sul collocamento è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsti dalla vigente normativa per la partecipazione alle sedute di commissioni operanti presso l'amministrazione provinciale. 9)

(2) I presidenti e i segretari delle commissioni locali hanno anche diritto al rimborso delle spese di viaggio e alla diaria nella misura prevista dalle disposizioni provinciali, quando siano stati invitati a conferire con la segreteria della commissione provinciale di controllo sul collocamento.

9)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 55 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.

Art. 9   10)

10)
Abrogato dall'art. 9 del D.P.G.P. 9 ottobre 1996, n. 36.

Art. 10 (Rimborso spese)

(1) Le spese derivanti ai comuni dall'applicazione della presente legge sono a carico della Provincia; le stesse sono rimborsate annualmente in base ad apposito rendiconto.

(2) La Giunta provinciale può concedere delle anticipazioni sulle spese derivanti ai comuni nella misura del 70% delle spese riconosciute per l'anno precedente.

Art. 11-12.   11)

11)
Omissis.

Art. 13 (Norma transitoria)

(1) In sede di prima costituzione delle commissioni locali di controllo sul collocamento per i membri esperti in materia di lavoro si può derogare dal requisito dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 7 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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