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In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1983, n. 371)
Vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge in materia di circolazione stradale

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1)

Pubblicata nel B.U. 6 settembre 1983, n. 45.

Art. 6 (Approvazione dei progetti)

(1) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 della legge provinciale 16 maggio 1980, n. 14, la costruzione di nuove strade provinciali, comunali e vicinali o la rettifica di quelle esistenti, nonché la sistemazione delle aree adibite a piazzale o parcheggio, deve prevedere la realizzazione della necessaria segnaletica stradale e, dove occorra, di piazzuole per la fermata o la sosta degli autobus. A tal fine le amministrazioni interessate devono richiedere il parere dell'ufficio trasporti su strada - servizi tecnici sull'esame dei relativi progetti.