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In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 25 agosto 1983, n. 371)
Vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge in materia di circolazione stradale

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1)

Pubblicata nel B.U. 6 settembre 1983, n. 45.

Art. 2 (Ambito di applicazione della legge)

(1) All'ufficio trasporti su strada - servizi tecnici è assegnato il compito di:

  • 1)  assistere i comuni e gli enti proprietari delle strade nella soluzione di particolari problemi con riferimento a:
    • a)  il segnalamento verticale, orizzontale e complementare;
    • b)  le segnalazioni luminose e gli impianti semaforici e di illuminazione in genere;
    • c)  la segnaletica di indicazione di pubblica utilità;
    • d)  la pubblicità stradale;
    • e)  le canalizzazioni del traffico e la sistemazione delle intersezioni e degli accessi;
    • f)  gli attraversamenti pedonali;
  • 2)  fornire criteri per la progettazione e la sistemazione di:
    • a)  viali pedonali e piste ciclabili;
    • b)  parcheggi e piazzuole di sosta;
    • c)  arredo urbano, comprendente l' attrezzatura degli spazi ai fini della sicurezza e del comfort degli utenti della strada; 2)
  • 3)  rilasciare le autorizzazioni per la circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali sulle strade provinciali, comunali e vicinali, ai sensi dell' articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 38;
  • 4)  tenere e aggiornare l' elenco delle strade provinciali, comunali e vicinali. A tal fine gli enti proprietari delle strade sono tenuti a dare notizia all'ufficio trasporti su strada - servizi tecnici, delle strade che vengono incluse negli elenchi delle rispettive amministrazioni;
  • 5)  esaminare i percorsi e le posizioni dei capilinea e delle fermate dei mezzi di trasporto pubblico, proponendo eventuali modifiche dei medesimi in relazione alle esigenze del traffico;
  • 6)  raccogliere dati informativi sulle condizioni di percorribilità dell' intera rete stradale provinciale, proponendo agli organi competenti l'esecuzione degli interventi necessari per eliminare le situazioni di pericolo o di ostacolo alla circolazione;
  • 7)  al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza della viabilità, segnalare agli organi competenti l' opportunità di stabilire adeguati limiti di velocità localizzati sulle strade extraurbane ed i tratti di strada da regolamentare per il transito o la sosta dei veicoli;
  • 8)  predisporre studi, raccolta ed elaborazione di dati statistici per l' adeguamento e il miglioramento della segnaletica e dei mezzi tecnici di regolazione e segnalazione;
  • 9)  curare i rapporti con gli enti interessati al fine di una omogenea applicazione delle disposizioni di legge vigenti e per le iniziative da intraprendere per l' informazione e l'educazione degli utenti su quanto attiene ai problemi connessi con la circolazione stradale;
  • 10)  organizzare conferenze e tenere corsi di aggiornamento per i tecnici del traffico e gli operatori.
2)

Il punto 2 è stato modificato dall'art. 6 della L.P. 23 giugno 1992, n. 22.