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In vigore al: 21/11/2014

h) Legge provinciale 12 gennaio 1983, n. 31)
Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari

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1)
Pubblicata nel B.U. 25 gennaio 1983, n. 4.

Art. 4 (Attribuzioni del servizio provinciale veterinario)  delibera sentenza

(1) Oltre a quanto previsto dall'articolo 6, primo comma, della legge provinciale 2 gennaio 1981, n. 1, il servizio provinciale veterinario esercita le seguenti funzioni:

  1. il coordinamento della raccolta delle informazioni epidemiologiche concernenti le strutture e il funzionamento dei servizi veterinari, necessarie per la programmazione, il coordinamento e la verifica dell'attività;
  2. la cura dei necessari collegamenti con le amministrazioni sanitarie dello Stato, delle Regioni e della Provincia autonoma di Trento;
  3. l'approvvigionamento e la distribuzione all' U.S.L. dei sieri, vaccini, prodotti diagnostici e prodotti terapeutici per l'attuazione dei piani di risanamento e delle profilassi obbligatorie;
  4. la promozione dell'aggiornamento tecnico-veterinario.

(2) Per lo svolgimento delle attribuzioni di cui al presente articolo, il servizio veterinario provinciale può avvalersi altresì della collaborazione dei servizi veterinari delle aziende sanitarie.2)

(3) Il servizio provinciale veterinario è diretto dal direttore del servizio veterinario provinciale.

(4) Il direttore del servizio veterinario provinciale svolge le funzioni di autorità sanitaria veterinaria nell'ambito provinciale per l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria.3)

(5) Salve le attribuzioni riservate ad altri organi ai sensi degli articoli 3, 5 e 6 della presente legge, compete al direttore del servizio veterinario provinciale, in particolare, l'adozione di:

  1. provvedimenti autorizzativi e prescrittivi in materia di igiene e sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria connessi alle profilassi di Stato o altri programmi di profilassi adottati sul territorio provinciale ovvero riguardanti il territorio di più comuni, ivi compresi quelli già demandati al veterinario provinciale o comunque decentrati dallo Stato, determinando - nel rispetto delle disposizioni comunitarie vigenti - eventuali premi a favore di coloro che collaborano all'attuazione delle singole misure;
  2. provvedimenti successivi all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 672 del codice penale, come depenalizzate dall'articolo 33, comma 1, lettera a), della legge 24 novembre 1981, n. 689;
  3. particolari misure dirette a proteggere le aziende zootecniche indenni da malattie o infezioni che possono mettere in pericolo la sanità del patrimonio zootecnico, o a conseguire il risanamento di quelle infette, provvedimenti nel settore della profilassi delle malattie di cui alle liste dell'"Office International des Epizooties" (OIE) nonché della protezione e dell'identificazione degli animali, provvedimenti attinenti i requisiti igienici delle strutture destinate alla produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale e dei mangimi nonché le relative modalità operative e provvedimenti concernenti i requisiti strutturali ed organizzativi delle strutture veterinarie, rispettando comunque la normativa comunitaria vigente nei diversi settori sopra richiamati;
  4. direttive e criteri ai servizi veterinari delle aziende speciali unità sanitarie locali in materia di profilassi e polizia veterinaria, lavorazione e commercializzazione dei prodotti di origine animale nonché della produzione e commercializzazione per uso zootecnico al fine di coordinare le relative attività ed assicurare la globalità, l'uniformità e l'efficienza delle prestazioni.
  5. provvedimenti autorizzativi relativi alla produzione di mangimi semplici, composti, completi o complementari di cui agli articoli 4 e 5 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche. L'accertamento dei requisiti ivi previsti viene svolto dal servizio veterinario provinciale.
  6. provvedimenti successivi all'accertamento o alla contestazione sul territorio provinciale di tutte le violazioni in materia veterinaria. 4)

(6) Per la violazione delle prescrizioni adottate ai sensi del comma 5, lettere a) e c), è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 305 a Euro 3.045. Il direttore del servizio veterinario provinciale può inoltre eseguire d'ufficio e a spese dell'interessato quanto contenuto nelle prescrizioni impartite. Qualora l'interessato non adempia al pagamento delle spese entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'ingiunzione, la relativa riscossione è eseguita ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.5)

(7) Il servizio veterinario provinciale può eseguire in economia, anche mediante funzionario delegato e sulla base di un preventivo di spesa approvato dalla Giunta provinciale, tutte le spese connesse all'esecuzione dei compiti affidati al servizio ai sensi della presente legge e della normativa ivi richiamata.6)

massimeDelibera 24 settembre 2012, n. 1426 - Attività di profilassi - Criteri per l'affidamento degli incarichi
massimeDelibera 26 settembre 2011, n. 1445 - Profilassi obbligatoria delle malattie infettive e diffusive degli animali: fissazione dei compensi spettanti ai periti apistici
massimeDelibera N. 759 del 03.05.2010 - Linee guida per la gestione operativa in ambito provinciale del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi
2)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 39 della L.P. 28 dicembre 2001, Nr. 19.
3)
Il comma 4 è stato aggiunto dall'art. 21 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1;

Art. 21 (Personale del servizio veterinario provinciale)

(1) Il servizio veterinario provinciale viene determinato all'interno della Ripartizione Agricoltura ai sensi della normativa provinciale sulla dirigenza.

(2) Il direttore del servizio veterinario provinciale esercita le funzioni amministrative di competenza del direttore della ripartizione ai sensi della normativa provinciale sulla dirigenza, escluse quelle in materia di personale nonché quelle espressamente attribuite ad altri organi.

(3) Per lo svolgimento del servizio veterinario provinciale vengono messi a disposizione della Provincia veterinari del servizio sanitario provinciale secondo le modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale. Tale personale è collocato fuori ruolo per la durata della messa a disposizione di cui sopra. Il trattamento economico spettante viene anticipato dal servizio sanitario provinciale e rimborsato annualmente dalla Provincia.

(4) La nomina del direttore del servizio veterinario provinciale avviene con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del membro di Giunta preposto a tale servizio. La nomina è a tempo determinato ai sensi della normativa sulla dirigenza provinciale. La relativa scelta avviene secondo le modalità da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale.

(5) L'incarico di direttore del servizio veterinario provinciale è conferito a veterinari dipendenti dalla Provincia o a veterinari dirigenti del ruolo sanitario provinciale, con un'anzianità di servizio di almeno quattro anni, o a veterinari convenzionati con il Servizio sanitario provinciale con un'esperienza professionale di almeno dieci anni.

(6) Fino a quando il trattamento del direttore del servizio veterinario provinciale non sarà determinato ai sensi della normativa provinciale sulla contrattazione collettiva, il suo trattamento economico viene stabilito con deliberazione della Giunta provinciale, tenuto conto del trattamento economico complessivo del massimo livello dirigenziale veterinario presso il Servizio sanitario provinciale, aumentato fino al dieci per cento. Tale trattamento sarà garantito mediante l'attribuzione di apposita indennità di funzione.

(7) Il personale veterinario in servizio presso la Provincia è trasferito all'azienda speciale Unità sanitaria locale centro-sud, con collocamento fuori ruolo presso l'azienda medesima e con contemporanea messa a disposizione della Provincia ai sensi del comma 3.

vedi anche l'art. 10 della L.P. 9 giugno 1998, n. 5:

Art. 10 (Nomina del direttore del servizio veterinario provinciale)

(1) Alla prima procedura di selezione per la nomina del direttore del servizio veterinario provinciale ai sensi dell'articolo 21 della legge provinciale 14 agosto 1996, n. 18, sono ammessi anche i veterinari collaboratori con un'anzianità di servizio di almeno quattro anni, i veterinari coadiutori nonché i veterinari dirigenti del secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario dei veterinari del servizio sanitario provinciale.

4)
Il comma 5 è stato aggiunto dall'art. 21 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1e successivamente modificato dall'art. 42 della L.P. 29 agosto 2000, n. 13, dall'art. 39 della L.P. 28 dicembre 2001, n. 19, dall'art. 24 della L.P. 26 luglio 2002, n. 11, e dall'art. 30 della L.P. 28 luglio 2003, n. 12.
5)
Il comma 6 è stato aggiunto dall'art. 21 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1. Gli importi sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 15, del D.P.P. 19 luglio 2006, n. 34.
6)
Il comma 7 è stato aggiunto dall'art. 21 della L.P. 21 gennaio 1998, n. 1;
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