(1) La Provincia è autorizzata a concedere sovvenzioni e sussidi a favore di istituzioni, associazioni, gruppi ricreativi aziendali, comitati, nonché organizzazioni, per lo svolgimento di attività ricreative e del tempo libero a carattere dilettantistico. Ai predetti benefici sono ammesse le spese inerenti all'attività sociale annuale all'acquisto di equipaggiamento, attrezzature e materiale d'uso all'organizzazione di manifestazioni o convegni e di corsi per la formazione e l'aggiornamento dei dirigenti, nonché di altre iniziative ritenute idonee ai sensi della presente legge.
(2) Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 della presente legge la Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore alle attività ricreative è autorizzata ad assumere anche spese per iniziative da realizzare in proprio.