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In vigore al: 21/11/2014

b) LEGGE PROVINCIALE 8 luglio 1983, n. 221)
Interventi provinciali per lo sviluppo delle attività del tempo libero

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1)
Pubblicata nel B.U. 19 luglio 1983, n. 36.

Art. 1 (Principi)

(1) La Provincia autonoma di Bolzano considera tempo libero, ai fini della presente legge, il complesso delle attività ricreative rivolte a rafforzare e ampliare i rapporti sociali ed a sviluppare le capacità morali, intellettuali e fisiche della persona nelle ore libere dal lavoro.

(2) Il tempo libero ai sensi della presente legge si caratterizza per la volontarietà della partecipazione alle iniziative promosse, per il pluralismo delle organizzazioni e istituzioni, per la flessibilità dei metodi e dei moduli organizzativi, per il loro adeguamento agli interessi, alle esigenze, alle condizioni e situazioni ambientali e sociali.

(3) Un aspetto fondamentale del tempo libero è l'impiego prevalente di collaboratori volontari.