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In vigore al: 21/11/2014

f) Legge provinciale 1° giugno 1983, n. 131)
Promozione del servizio-giovani nella Provincia di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 14 giugno 1983, n. 30.

Art. 5 (Sfera di competenza del servizio-giovani della provincia)  delibera sentenza

(1) Secondo i principi programmatici, enunciati nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 e nel rispetto del principio di sussidiarietà, la Provincia promuove, ai sensi dell'articolo 8/4 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, il costante sviluppo del servizio-giovani offrendo opportunità adeguate alle esigenze concrete di tutto il territorio tramite:

  1. la realizzazione, l'incremento, la sistemazione e l'allestimento di spazi adeguati per i giovani, quali sedi, centri, punti d'incontro, case per soggiorni, spazi per campeggi, ostelli, impianti ludici e ricreativi, centri d'informazione e consulenza ed altre strutture destinate al servizio-giovani,
  2. l'incentivazione delle attività e dei programmi ai sensi del precedente articolo 4;
  3. la qualificazione del servizio-giovani mediante la formazione e l'aggiornamento di operatori culturali volontari e per professione;
  4. il finanziamento, tramite l'erogazione di contributi, di personale preparato dal punto di vista pedagogico, occupato a tempo pieno o parziale, nell'ambito delle organizzazioni ed istituzioni del servizio-giovani;
  5. il potenziamento del servizio-giovani attraverso studi e progetti di carattere scientifico;
  6. la concessione di finanziamenti ad organizzazioni, ad enti pubblici e privati, nonché a comitati, gruppi giovanili e persone fisiche singole, ai sensi degli articoli 9 e 10. 3)

(2) Agli effetti dell'attuazione del precedente comma la Provincia può offrire proprie prestazioni, manifestazioni e programmi, mettere a disposizione infrastrutture e intraprendere altre iniziative ritenute necessarie.4)

(3)5)

massimeDelibera 11 marzo 2013, n. 378 - Pacchetto di interventi per la riduzione della disoccupazione giovanile
3)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 2 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.
4)
Aai sensi dell'art. 10 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1, la Giunta provinciale ha la facoltà di diventare membro di organizzazioni giovanili o di associazioni che, comunque, si occupino di giovani ai sensi della presente legge.
5)
Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 2 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.
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