(1) I competenti assessori provinciali presentano annualmente al Consiglio provinciale, nell'ambito della discussione sul bilancio, una relazione sulle iniziative e sugli interventi promossi ai sensi della presente legge.
(2) Di norma ogni tre anni la Giunta provinciale promuove tramite il servizio-giovani un'indagine cognitiva sulla condizione e sugli interessi dei giovani in provincia di Bolzano.13)