(1) Presso la Giunta provinciale è istituita una consulta provinciale per il servizio-giovani per il gruppo linguistico italiano, una per il gruppo linguistico tedesco e una per il gruppo linguistico ladino. Esse costituiscono organi consultivi specifici della Giunta provinciale ed hanno i seguenti compiti:
- consulenza in tutte le questioni riguardanti i giovani e il servizio-giovani;
- elaborazioni di pareri e indicazioni in merito ai piani annuali di cui al precedente articolo 11;
- consulenza nell'elaborazione di disegni di legge riguardanti in modo particolare i giovani;
- elaborazione di studi e proposte su tutte le questioni giudicate importanti per i giovani.
(2) Le consulte provinciali del servizio-giovani sono composte da:
- non meno di tre e non più di sette esperti proposti da organizzazioni del servizio-giovani di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b);
- fino a tre esperti proposti da centri per giovani di cui all'articolo 7;
- fino a tre esperti proposti da comuni;
- un rappresentante del consiglio scolastico provinciale scelto dal personale insegnante della scuola ivi eletto.
(3) Il direttore del competente ufficio provinciale partecipa alle sedute a titolo consultivo. Svolge la funzione di segretario un impiegato della competente ripartizione provinciale, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
(4) Le consulte provinciali del servizio giovani eleggono tra i propri membri il presidente e il vicepresidente.
(5) Le consulte provinciali del servizio-giovani sono nominate dalla Giunta provinciale e durano in carica tre anni.
(6) Le consulte provinciali del servizio-giovani possono dividersi in sottogruppi, possono costituire gruppi di lavoro e, in caso di necessità, ricorrere a degli esperti. Le spese relative all'esercizio delle attribuzioni di cui al primo comma sono a carico della Provincia. Ai membri delle suddette consulte spettano i compensi previsti dalla legislazione vigente.
(7) Le tre consulte provinciali del servizio-giovani si riuniscono in seduta congiunta, presieduta alternativamente da ciascuno dei tre presidenti, almeno una volta all'anno per l'esame e la discussione dei problemi comuni. Funge da segretario alternativamente un impiegato del rispettivo ufficio competente del servizio-giovani.12)