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In vigore al: 21/11/2014

f) Legge provinciale 1° giugno 1983, n. 131)
Promozione del servizio-giovani nella Provincia di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 14 giugno 1983, n. 30.

Art. 12 (Finanziamenti: domande, anticipazioni, liquidazioni)

(1) Le domande per la concessione di finanziamenti devono pervenire alla competente ripartizione provinciale entro il termine fissato annualmente dalla Giunta provinciale. Le domande di finanziamento, inoltrate successivamente al predetto termine possono essere prese in considerazione esclusivamente per gli scopi previsti dall'articolo 9, comma 4, lettera a), salvo che riguardino acquisti, lavori ed erogazioni di servizi necessari per assicurare la continuità delle attività, nonché spese per attività non periodiche o, comunque, non programmate alla data del suddetto termine.

(2) Le singole domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

  1. per gli scopi di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a):
    1. progetto di destinazione ed uso della struttura ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), nonché relazione sui motivi che giustificano gli acquisti ed i lavori;
    2. progetto di massima o esecutivo;
    3. preventivo delle relative spese e piano per il loro finanziamento;
  2. per gli scopi di cui all'articolo 9, comma 4, lettera b):
    1. relazione sui motivi che giustificano gli acquisti ed i lavori;
    2. preventivo delle relative spese e piano per il loro finanziamento;
  3. per gli scopi di cui all'articolo 9, comma 4, lettere c), d) ed e):
    1. programma annuale;
    2. preventivo delle relative spese e piano per il loro finanziamento;
    3. relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

(3) Il competente Ufficio provinciale per il servizio-giovani è autorizzato a richiedere eventuali documenti aggiuntivi che ritenga necessari per l'istruttoria delle domande.

(4) I finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 11 sono disposti con decreto del competente assessore provinciale, che dispone l'impegno di spesa e le modalità di liquidazione.

(5) Sui finanziamenti erogati ai sensi della presente legge possono essere concesse anticipazioni fino alla misura dell'80 per cento dell'ammontare dei singoli finanziamenti. Le anticipazioni sono disposte, previa domanda, con decreto del competente assessore provinciale in una o più soluzioni.

(6) Fino alla data di approvazione dei piani annuali, allo scopo di garantire la continuità dell'attività, nonché della gestione delle strutture, il competente assessore provinciale è autorizzato a concedere con proprio decreto, previa motivata richiesta, anticipazioni per un ammontare pari al 50 per cento dell'importo complessivo dei finanziamenti ordinari concessi nel corso dell'esercizio finanziario precedente. Per tale scopo possono anche essere assunti impegni di spesa ai sensi del comma 6 dell'articolo 50 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, sostituito dall'articolo 7 della legge provinciale 10 aprile 1981, n. 9, ed integrato dall'articolo 12 della legge provinciale 4 novembre 1982, n. 32.

(7) Le organizzazioni che hanno beneficiato delle anticipazioni di cui al comma 6, possono fruire di una seconda anticipazione sul finanziamento loro definitivamente assegnato con il piano annuale cui si riferisce la domanda di finanziamento. Detta seconda anticipazione, che viene disposta con decreto del competente assessore provinciale, non può essere superiore alla differenza fra l'anticipazione già liquidata e l'ammontare corrispondente all'80 per cento del finanziamento assegnato nel piano annuale. Detta seconda anticipazione può essere liquidata in una o più soluzioni.

(8) Entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione del finanziamento e, in ogni caso, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'avvenuta erogazione delle anticipazioni, deve essere prodotto alla ripartizione provinciale competente il rendiconto a fronte delle anticipazioni stesse. Le somme erogate in conto anticipi e non utilizzate dai beneficiari devono essere riversate alla tesoreria della Provincia entro il medesimo termine del 31 marzo. In presenza di validi e documentati motivi la Giunta provinciale, su istanza dell'organizzazione o ente beneficiari dell'anticipazione, può autorizzare la proroga del termine predetto fino al massimo di un anno.

(9) Il direttore dell'ufficio provinciale competente dispone la liquidazione dei finanziamenti assegnati previo inoltro di domanda da parte dei beneficiari corredata dalla documentazione di spesa fino alla concorrenza del finanziamento. Per i finanziamenti di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), previa autorizzazione della Giunta provinciale, può essere ammessa anche documentazione di spesa di data precedente all'anno di concessione del finanziamento, purché afferente alla medesima struttura o opera oggetto del finanziamento.

(10) Pena la revoca dei finanziamenti e fatte salve le sanzioni penali, la documentazione contabile prodotta non può essere utilizzata al fine di ottenere altri vantaggi economici da parte di enti pubblici, qualora non ne sia consentito il cumolo, nei limiti della spesa massima.

(11) La liquidazione dei finanziamenti può aver luogo in una o più soluzioni.11)

11)
L'art. 12 è stato sostituito dall'art. 7 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1.
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