(1) I comitati e i gruppi giovanili che non rientrano nelle organizzazioni ed istituzioni di cui al precedente articolo 9, possono ottenere dall'ufficio per il servizio-giovani consulenze dal punto di vista procedurale o tecnico-organizzativo.
(2) I comitati e i gruppi giovanili di cui al precedente articolo 5, lettera f), possono inoltre richiedere alla Provincia, tramite l'ufficio per il servizio-giovani, nel corso dell'esercizio finanziario annuale, contributi finanziari per lo svolgimento del loro programma di attività, qualora:
(3) Possono fruire dei benefici di cui ai commi 1 e 2 anche persone fisiche singole, qualora il programma proposto coincida con le finalità della presente legge e si rivolga ad un numero consistente di giovani.10)