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In vigore al: 21/11/2014

f) Legge provinciale 1° giugno 1983, n. 131)
Promozione del servizio-giovani nella Provincia di Bolzano

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1)
Pubblicata nel B.U. 14 giugno 1983, n. 30.

Art. 9 (Finanziamenti in favore delle organizzazioni del servizio-giovani)

(1) Sono considerate organizzazioni del servizio-giovani ai sensi della presente legge:

  1. le associazioni cui appartengono prevalentemente giovani di età non superiore a 30 anni;
  2. le associazioni, le fondazioni e le altre organizzazioni private che si occupano in modo continuativo, a fini pedagogici, di ragazzi e giovani, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge.

(2) La Provincia può concedere alle organizzazioni di cui al comma 1 finanziamenti sugli investimenti e sulle spese correnti previsti dall'articolo 5, comma 1, qualora posseggano i seguenti requisiti:

  1. abbiano le sede o, comunque, dispongano di una struttura organizzativa e svolgano attività nella provincia di Bolzano;
  2. nel loro statuto, negli obiettivi e nella rispettiva attività realizzino i principi del servizio-giovani ai sensi della presente legge ed offrano garanzie di continuità;
  3. non abbiano scopi di lucro.

(2/bis) I vantaggi di cui al comma 2 possono essere concessi anche a cooperative del medesimo settore, iscritte nell'apposito registro provinciale.9)

(3) Enti pubblici e privati possono accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge ai soli fini di cui alle lettere a) e b) del comma 4.

(4) Possono essere erogati finanziamenti:

  1. per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento delle strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
  2. per la manutenzione delle strutture di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), per l'acquisto e la manutenzione di arredi, attrezzature ed altri mezzi necessari per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge;
  3. per la conduzione e la gestione delle strutture, nonché l'acquisto di strumenti didattici, culturali e formativi;
  4. a fronte delle spese per compensi, stipendi, rimborsi ed oneri riflessi per personale dipendente, per rimborsi spese, assicurazioni, oneri riflessi per personale volontario, per rimborsi ai componenti degli organi dell'associazione, ai componenti di gruppi di lavoro e di progetto;
  5. per le attività e le iniziative che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge nell'ambito dei settori indicati nell'articolo 4.

(5) La Giunta provinciale può subordinare la liquidazione di finanziamenti erogati per gli scopi di cui alla lettera a) del comma 4, alla stipulazione con l'organizzazione o l'ente proprietario di una convenzione che regoli la destinazione e l'uso delle strutture medesime. Il vincolo di destinazione non può avere durata inferiore a nove e superiore a 30 anni di effettivo utilizzo della struttura per gli scopi indicati nella convenzione. La decorrenza della durata del vincolo è concordata fra le parti.

(6) I mutamenti di destinazione e d'uso o l'alienazione di strutture vincolate ai sensi del comma 5 possono aver luogo, prima della scadenza della durata del vincolo, solo previa autorizzazione della Giunta provinciale. Il vincolo di destinazione è annotato nel libro fondiario, a richiesta del Presidente della giunta provinciale.

(7) La Giunta provinciale può subordinare l'erogazione e la liquidazione dei finanziamenti concessi dalla Provincia alla dimostrazione che parte degli oneri sono sostenuti dalle organizzazioni beneficiarie con mezzi propri o entrate diverse dal finanziamento provinciale, avuto riguardo alle finalità e agli obiettivi d'interesse collettivo che si intendono perseguire.9)

9)
L'art. 9 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 14 giugno 1994, n. 1; il comma 2/bis è stato successivamente inserito dall'art. 11 della L.P. 20 giugno 2005, n. 3.
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