In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 23 marzo 1982, n. 71)
Integrazione provinciale degli indennizzi di espropriazione e di occupazione per l'esecuzione di opere di competenza statale

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1)

Pubblicata nel B. U. 6 aprile 1982, n. 15.

Art. 2

(1) Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1982, si fa fronte mediante utilizzo di quote dello stanziamento iscritto al cap. 81125 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio medesimo.

(2) Per gli esercizi finanziari successivi il relativo stanziamento di bilancio sarà stabilito dalla legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.