In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

c) Legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 51)
Istituzione della Biblioteca Provinciale "Dr. Friedrich Tessmann"

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1)
Pubblicata nel B.U. 23 febbraio 1982, n. 9.

Art. 7 (Norme transitorie)

(1) In sede di prima applicazione della presente legge, con delibera del consiglio di amministrazione della Biblioteca Provinciale il personale che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge era incaricato a tempo pieno ed a stipendio annuo presso la "Biblioteca Dr. Friedrich Tessmann" del "Südtiroler Kulturinstitut" viene inquadrato quale personale della Biblioteca Provinciale nei livelli corrispondenti alle mansioni effettivamente esercitate alla qualifica rivestita, nonché al titolo di studio posseduto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale di inquadramento.

(2) Tale inquadramento avviene su domanda degli interessati entro sei mesi dall'approvazione della pianta organica da parte della Giunta provinciale ed a condizione che all'atto dell'assunzione sia cessato a tutti gli effetti il rapporto di impiego con il "Südtiroler Kulturinstitut".

(3) A detto personale ai soli effetti della progressione di carriera vengono riconosciuti gli anni di servizio prestati a tempo pieno presso la "Biblioteca Tessmann" del "Südtiroler Kulturinstitut"; per quanto riguarda servizi prestati presso enti pubblici o privati si applicano le norme in vigore per il personale provinciale.

(4) I posti previsti in organico e non coperti ai sensi dei commi precedenti possono essere ricoperti in sede di prima applicazione della presente legge anche per chiamata diretta con personale di ruolo statale o di enti pubblici in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alle rispettive qualifiche funzionali di inquadramento e degli altri requisiti richiesti ad eccezione del limite superiore di età, che abbia prestato servizio presso istituzioni pubbliche o private con mansioni corrispondenti o analoghe a quelle previste per la rispettiva qualifica funzionale di inquadramento e sia ritenuto particolarmente idoneo. Anche in questo caso e ai soli effetti di progressione in carriera, vengono riconosciuti i servizi prestati presso lo Stato e altri enti pubblici.

(5) L'applicazione del presente articolo è vincolata all'atto di donazione da parte del "Südtiroler Kulturinstitut" a favore della Biblioteca Provinciale; la donazione deve comprendere i patrimoni librari e pubblicistici, nonché ogni altro bene catalogato e disponibile alla consultazione e al prestito, comprese le relative attrezzature già in dotazione alla biblioteca del "Südtiroler Kulturinstitut".

(6) Il consiglio di amministrazione è competente a concludere le trattative con l'ente proprietario in merito al passaggio dei beni di cui al precedente comma. 3)

3)
Vedi anche il D.P.P. 10 aprile 2014, n. 13.
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