(1) L'esercizio finanziario della Biblioteca Provinciale ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.
(2) Le deliberazioni relative al bilancio annuale di previsione, le sue modifiche e il rendiconto devono essere sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale.
(3) Nei trenta giorni successivi al ricevimento delle rispettive deliberazioni, la Giunta provinciale può non approvarle ovvero promuoverne il riesame con richiesta motivata. Le deliberazioni si intendono approvate se trascorsi trenta giorni dal loro ricevimento non vengono restituite con motivata richiesta di riesame.