(1) L'ordinamento del personale e la pianta organica sono deliberate dal consiglio di amministrazione e devono essere inviate entro un mese all'ufficio competente dell'Amministrazione provinciale. L'approvazione degli stessi spetta alla Giunta provinciale.
(2) L'ordinamento del personale oltre a regolare il trattamento economico e giuridico del personale disciplina anche le relative mansioni e indica i titoli di studio e le specializzazioni richiesti.
(3) Le mansioni di direttore della Biblioteca Provinciale comprendono la direzione tecnico-scientifica e amministrativa della Biblioteca stessa.