(1) L'esercizio finanziario della Biblioteca Provinciale ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.
(2) Per gli incassi ed i versamenti delle entrate accertate e per il pagamento delle spese impegnate entro il 31 dicembre, la chiusura dei conti è protratta al 31 gennaio successivo.
(3) I bilanci di previsione devono essere approvati entro il 30 settembre dell'anno precedente e il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo e devono essere inviati per l'approvazione entro il mese successivo all'ufficio competente dell'Amministrazione provinciale. Le variazioni di bilancio sono pure sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale. 7)
Art. 13
(1) A decorrere dall'anno finanziario 1995 gli enti istituti aziende autonome dipendenti dalla Provincia devono deliberare il rendiconto e trasmetterlo alla Giunta provinciale, per l'approvazione, entro il 31 marzo dell'anno successivo, anche in deroga ai diversi termini eventualmente stabiliti dalle rispettive leggi di ordinamento.