(1) Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui 4 appartenenti al gruppo linguistico tedesco ed uno al gruppo linguistico ladino, nominati dalla Giunta provinciale per la durata in carica del consiglio di amministrazione.
(2) Il collegio dei revisori dei conti compie tutte le verifiche per assicurare il regolare andamento della gestione della Biblioteca Provinciale e compila in merito una relazione annuale da allegare al rendiconto.
(3) Nella sua prima seduta il collegio dei revisori dei conti elegge nel proprio seno il proprio presidente.