(1) Il comitato scientifico è composto da cinque membri esperti, di cui 4 appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno al gruppo linguistico ladino, i quali non possono essere dipendenti della Biblioteca Provinciale, ed è nominato dalla Giunta provinciale su proposta dell'Assessore provinciale per le attività scolastiche e culturali in lingua tedesca e ladina per un periodo pari alla durata in carica del consiglio di amministrazione. Nella sua prima riunione il comitato scientifico elegge nel proprio seno il proprio presidente.
(2) Un membro è scelto da una terna proposta del "Südtiroler Kulturinstitut", uno da una terna proposta dall' "Istituto ladino di cultura" e un altro membro deve fare parte della consulta provinciale per gli archivi e le biblioteche storiche. I singoli membri possono essere riconfermati.
(3) I membri nominati in sostituzione di altri, venuti a cessare per qualsiasi motivo durante il periodo di carica, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati i membri sostituiti.
(4) Su proposta del comitato scientifico il consiglio di amministrazione può cooptare - con deliberazione motivata e per il periodo di carica - fino a due ulteriori membri del comitato scientifico; detta deliberazione deve essere inviata per conoscenza alla Giunta provinciale che può respingerla con provvedimento motivato nei trenta giorni successivi al ricevimento della stessa.
(5) Il direttore della Biblioteca Provinciale presenzia alle riunioni del comitato scientifico con voto consultivo ed esercita le funzioni di segretario.