(1) La Biblioteca Provinciale - per le finalità e secondo le direttive generali espresse all'articolo 1 della legge istitutiva - espleta in particolare i compiti di:
(2) Per il raggiungimento delle finalità e dei compiti summenzionati la Biblioteca Provinciale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di altri enti, associazioni o istituti aventi stesse o analoghe finalità e favorendo eventuali misure di coordinamento, nonché a stipulare con gli stessi accordi e convenzioni, come pure ad associarsi agli stessi.