(1) È istituita con sede in Bolzano la Biblioteca Provinciale "Dr. Friedrich Tessmann".
(2) La Biblioteca Provinciale ha personalità giuridica propria e gestione autonoma a tutti gli effetti, senza scopo di lucro.
(3) La Biblioteca Provinciale ha la finalità di favorire lo studio delle scienze, delle lettere e delle arti, nonché dei molteplici aspetti della cultura locale e non locale mediante la raccolta, la conservazione e il prestito di materiale bibliografico, pubblicistico e documentario.
(4) Al fine di promuovere e agevolare lo studio e la ricerca, la Biblioteca Provinciale persegue le proprie finalità disciplinando la scelta del proprio materiale secondo i compiti di cui al § 1 dell'allegato statuto.
(5) Le finalità, gli organi e le norme sull'organizzazione interna e sul funzionamento della Biblioteca Provinciale sono disciplinati secondo quanto stabilito nello statuto allegato alla presente legge. Tale statuto può essere modificato con deliberazione della Giunta provinciale.