Pubblicato nel B.U. 6 aprile 1982, n. 15.
(1) Per l'erogazione dei contributi di cui alla legge provinciale 12 agosto 1951, n. 1, si applicano le seguenti modalità:
L'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 3 della L.P. 20 novembre 1986, n. 29.