(1) La Giunta provinciale emana apposite direttive per disciplinare la certificazione volontaria genetico-sanitaria per singole specie interessanti il settore vivaistico.
(2) Il materiale di propagazione certificato viene contrassegnato con apposite etichette.
(3) Chiunque venda, ponga in vendita, offra o metta altrimenti in commercio materiale non corrispondente alle indicazioni dell'etichetta, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
(4) I produttori di piante e parti di piante da frutto devono comunicare annualmente all'ufficio provinciale competente per il servizio fitosanitario provinciale presso la Ripartizione provinciale Agricoltura su apposito modulo la consistenza di piante, divisa per genere, specie e varietà, esistente nei propri vivai, nonché l'ubicazione e la superficie degli stessi.
(5) Chiunque violi la disposizione di cui al comma 4 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.000,00.11)