(1) Le attività di produzione e di commercio dei vegetali e prodotti vegetali sono subordinate al possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal direttore dell'ufficio competente per il servizio fitosanitario presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.
(2) Debbono essere in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1:
(3) Sono esonerati dall'obbligo di autorizzazione i rivenditori al dettaglio di piante in vaso e di sementi già confezionate da altri produttori autorizzati e destinate a utilizzazioni non professionali.
(4) L'autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione di vegetali e prodotti vegetali viene:
(5) Chiunque eserciti un'attività senza l'autorizzazione di cui al comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
(6) La produzione e il commercio di materiale di propagazione forestale sono disciplinati con apposite disposizioni.10)