(1) Per tutelare e favorire la produzione di patate da semina la Giunta provinciale, qualora oltre il 60 per cento dei coltivatori di patate disponenti di almeno il 70 per cento dei terreni interessati per la pataticoltura ne facciano richiesta, è autorizzata a emanare per determinate zone della provincia prescrizioni vincolanti. Tali prescrizioni nelle zone interessate possono prevedere tra l'altro:
(2) Chiunque violi le prescrizioni di cui al comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. Il direttore dell'ufficio competente per il servizio fitosanitario presso la Ripartizione provinciale Agricoltura può ordinare la rimozione o la distruzione, a spese dell'interessato, delle colture attuate in violazione delle prescrizioni di cui sopra oppure l'adozione di altre misure idonee.9)