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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 23 marzo 1981, n. 81)
Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai

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1)
Pubblicata nel B.U. 14 aprile 1981, n. 20.

Art. 4 (Tutela della produzione di patate da semina)

(1) Per tutelare e favorire la produzione di patate da semina la Giunta provinciale, qualora oltre il 60 per cento dei coltivatori di patate disponenti di almeno il 70 per cento dei terreni interessati per la pataticoltura ne facciano richiesta, è autorizzata a emanare per determinate zone della provincia prescrizioni vincolanti. Tali prescrizioni nelle zone interessate possono prevedere tra l'altro:

  1. l'obbligatorietà dell'uso di sementi certificate;
  2. il controllo di tutte le superfici destinate alla pataticoltura della zona comprese quelle non destinate alla produzione di seme;
  3. l'adozione di particolari misure colturali e fitosanitarie.

(2) Chiunque violi le prescrizioni di cui al comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. Il direttore dell'ufficio competente per il servizio fitosanitario presso la Ripartizione provinciale Agricoltura può ordinare la rimozione o la distruzione, a spese dell'interessato, delle colture attuate in violazione delle prescrizioni di cui sopra oppure l'adozione di altre misure idonee.9)

9)
L'art. 4 è stato sostituito dall'art. 5, comma 3, della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.
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