(1) Durante il periodo di fioritura dei fruttiferi è vietato il trattamento con prodotti fitosanitari dannosi alle api.
(2) La Ripartizione provinciale Agricoltura, sulla base della comunicazione del Centro di consulenza per la frutti- e viticoltura dell'Alto Adige, dispone su quale periodo e su quali prodotti fitosanitari il divieto si estende.
(3)Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro. 7)8)