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In vigore al: 21/11/2014

a) Legge provinciale 23 marzo 1981, n. 81)
Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai

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1)
Pubblicata nel B.U. 14 aprile 1981, n. 20.

Art. 1 (Lotta contro la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria)

(1) Al fine di prevenire e contenere la diffusione di organismi nocivi di rilevante importanza fitosanitaria, la Giunta provinciale può prescrivere misure fitosanitarie, compreso tra l'altro il divieto di messa a dimora di piante e l'estirpazione delle piante a rischio. Le autorità locali devono collaborare con l'amministrazione provinciale nell'esecuzione di tali misure.

(2) Chiunque non rispetti gli obblighi contenuti nelle prescrizioni di cui al comma 1, soggiace alla comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500, fermo restando il rimborso da parte dell'inadempiente delle spese sostenute dall'amministrazione provinciale per l'esecuzione d'ufficio dell'intervento. La sanzione amministrativa pecuniaria varia invece tra euro 500 ed euro 3.000, qualora la violazione venga compiuta da ditte autorizzate all'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione di vegetali e di prodotti vegetali e da ditte che professionalmente progettano, realizzano o mantengono parchi o giardini. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista nel primo periodo viene comminata solamente qualora il detentore della pianta, nonostante l'obbligo di estirpare e distruggere la stessa impartitogli in occasione del primo accertamento della violazione, non vi adempia entro il termine indicato nel verbale di accertamento.

(3) La Giunta provinciale può effettuare spese anche in economia o concedere contributi nell'ambito della lotta contro la diffusione di organismi nocivi di cui al comma 1.2)

2)
L'art. 1 è stato sostituito dall'art. 26 della L.P. 9 gennaio 2003, n. 1.
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