In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 2 luglio 1981, n. 161)
Modifiche e integrazioni alla legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, relativa all'ordinamento dell'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel B.U. 21 luglio 1981, n. 36.

Art. 10

(1) (2)  3)

(3) Qualora la spesa finale non superi 80 milioni, l'atto di collaudo può essere sostituito a tutti gli effetti da un certificato di regolare esecuzione predisposto dal direttore dei lavori e rilasciato da un funzionario nominato dall'Assessore competente in materia.

(4) In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da funzionari che abbiano progettato o diretto i lavori.

(4/bis) In deroga a tale principio - per motivi di opportunità tecnico-amministrativa - è consentito che il certificato di regolare esecuzione venga rilasciato dal direttore dei lavori ove trattasi di lavori di somma urgenza con un importo non superiore a 80 milioni. L'assolvimento di tale incombenza costituisce compito istituzionale. 4)

(5) Per il collaudo delle opere precitate l'Assessore competente nomina, con incarico scritto, il collaudatore in base alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 12 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, e provvede con proprio decreto all'impegno delle spese connesse con il collaudo o rispettivamente con l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

(6) Il terzo comma dell'articolo 12 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, viene soppresso.

3)

Abrogati dall'art. 85 del contratto collettivo 29 luglio 1999.

4)

Comma inserito dall'art. 3 della L.P. 21 novembre 1989, n. 11.