(1) Le associazioni di volontariato di cui all'articolo 1, ultimo comma, convenzionate ai sensi dell'articolo 28, secondo comma, della presente legge, comprendono anche gli enti associativi di patronato e assistenza sociale, riconosciuti a norma del D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, aventi la finalità istituzionale di concorrere al conseguimento dei fini del Servizio sanitario provinciale, favorendo l'erogazione delle prestazioni assistenziali previste dalla presente legge.