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In vigore al: 21/11/2014

a) LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1979, n. 91)
Ulteriore proroga della durata di utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni in provincia di Bolzano

1)

Pubblicata nel B.U. 11 settembre 1979, n. 45.

Articolo unico

(1) È prorogata di cinque anni la durata delle utenze aventi per oggetto concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica che hanno usufruito delle proroghe concesse con le leggi 8 gennaio 1952, n. 42, e 2 febbraio 1968, n. 53. 2)

(2) La durata invece delle utenze di acqua pubblica, aventi ad oggetto piccole derivazioni che hanno titolo a riconoscimento in base all'articolo 2 e all'articolo 3 del T.U. sulle acque pubbliche ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, siano esse state o non ancora state riconosciute, è prorogata fino al 31 dicembre 1994. 2)

(3) Sono applicate alla proroga di cui alla presente legge le modalità, condizioni e prescrizioni regolanti proroghe concesse con le leggi 8 gennaio 1952, n. 42, e 2 febbraio 1968, n. 53.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

2)

Vedi l'art. 7 della L.P. 27 dicembre 1993, n. 28:

Art. 7

(1) La durata delle utenze, aventi per oggetto antichi diritti di piccole derivazioni d'acqua pubblica, che hanno usufruito della proroga disposta dal comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 16 agosto 1979, n. 9, fino al 31 dicembre 1994, e che inoltre entro tale termine abbiano ottenuto il riconoscimento in base agli articoli 2 e 3 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2009.

(2) La proroga fino al 31 dicembre 2009 è concessa anche alle utenze aventi per oggetto concessioni di piccole derivazioni d'acqua pubblica, concesse a variante di antichi diritti, e con scadenza al 31 dicembre 1994.

(3) Resta salva la facoltà dell'ufficio competente di adattare le utenze alle disposizioni del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche in provincia di Bolzano.

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