In vigore al

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In vigore al: 21/11/2014

c) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1979, n. 151)
Modifiche al vigente ordinamento del personale

1)

Pubblicato nel B.U. 13 novembre 1979, n. 56.

Art. 1-2.   2)

2)

Modifica la L.P. 3 luglio 1959, n. 6.

Art. 3   3)

3)

Abrogato dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 4   2)

2)

Modifica la L.P. 3 luglio 1959, n. 6.

Art. 5   4)

4)

Abrogato dall'art. 3 della L.P. 1 marzo 1991, n. 4.

Art. 6

(1) La Provincia, dietro esibizione di idonea documentazione, assume a suo carico gli oneri di riscatto da liquidarsi in base alle leggi 3 maggio 1967, n. 315, e 7 febbraio 1979, n. 29, nei confronti del personale che, inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi delle norme transitorie della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, richiede la ricongiunzione presso la C.P.D.E.L. dei periodi di servizio resi con iscrizione previdenziale I.N.P.S. riconosciuti allo stesso personale ai fini di carriera.

(2) Se all'atto della cessazione dal servizio il personale suddetto non ha maturato il diritto a pensione secondo la normativa della C.P.D.E.L., la Provincia recupera nei confronti del personale stesso gli importi versati in base al primo comma.

(3) Il pagamento viene effettuato a nome del personale suddetto mediante versamento dei relativi importi direttamente alla competente gestione previdenziale che ha emanato il provvedimento di ricongiunzione con le modalità e nei termini ivi indicati.

(4) Gli articoli 78 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e 10 della legge provinciale 13 aprile 1978, n. 14, trovano applicazione limitatamente ai casi in cui non può avere luogo la ricongiunzione ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, o la medesima ricongiunzione già effettuata non faccia conseguire il diritto a pensione secondo la normativa C.P.D.E.L.

Art. 7   5)

5)

Integra l'art. 13 della L.P. 7 dicembre 1978, n. 69.

Art. 8-12.   6)

6)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 13

(1) A decorrere dal 1° luglio 1978, la progressione di classe ed economica del personale medico della carriera direttiva del ruolo speciale dei servizi di salute mentale è quella prevista, a livello nazionale, per il personale medico ospedaliero a tempo pieno o a tempo definito, oltre le altre indennità ospedaliere comprese quelle per missioni di servizio.

(2) A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il personale delle carriere esecutiva e ausiliaria del suddetto ruolo è inquadrato nei seguenti livelli retributivi stabiliti per il personale ospedaliero nazionale:

  • a)  5° livello: personale della carriera esecutiva di qualsiasi qualifica; infermieri psichiatrici della carriera ausiliaria in possesso del diploma di infermiere professionale o dei diplomi di infermiere generico e infermiere psichiatrico conseguito a seguito di corso annuale, ovvero di diploma di infermiere psichiatrico conseguito a seguito di corso biennale;
  • b)  3° livello: infermieri psichiatrici della carriera ausiliaria in possesso di diploma di infermiere psichiatrico conseguito a seguito di corso annuale.

(3) L'inquadramento nei nuovi livelli avviene mediante attribuzione delle classi stipendiali intermedie e degli aumenti periodici di stipendio spettanti in relazione all'anzianità complessivamente maturata e riconosciuta nelle carriere di provenienza, con l'aggiunta delle relative indennità ospedaliere.

(4) Per il personale di cui ai precedenti commi rimane ferma la misura dell'indennità integrativa speciale prevista per i dipendenti provinciali.

(5) Qualora il nuovo trattamento economico complessivamente spettante per stipendio, indennità pensionabile e indennità non pensionabile a carattere fisso e continuativo sia inferiore allo stipendio maturato nella qualifica della carriera di provenienza, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile in misura non superiore al 50% dell'assegno stesso a seguito di ogni attribuzione di successive classi di stipendio, di inquadramenti in livelli stipendiali superiori ovvero di miglioramenti economici a carattere generale.

(6) Il trattamento economico del personale provvisorio è quello iniziale del corrispondente livello retributivo.

(7) Nei riguardi del personale di cui al precedente secondo comma troveranno applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1980 le norme giuridiche ed economiche derivanti dai nuovi accordi nazionali unici per il personale ospedaliero, a cominciare da quelle aventi validità per il triennio 1° luglio 1979 30 giugno 1982. 7)

7)

L'art 13 è stato sostituito dall'art. 1 della L.P. 9 luglio 1981, n. 18.

Art. 14-31.   6)

6)

Abrogati dall'art. 28 della L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 32

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

TABELLA A) 8)

8)

Sostituisce la tabella A) allegata alla L.P. 19 gennaio 1976, n. 6.

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ActionActionArt. 3   
ActionActionArt. 4   
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ActionActionArt. 7   
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ActionActionArt. 13
ActionActionArt. 14-31.   
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